IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel processo penale a carico di  Kruja  Lorenc,  nato  a  Elbasan
(Albania) il 27 gennaio 1982,  domiciliato  in  Sesto  Calende  Corso
Matteotti n. 44. Difensore di fiducia Avv. Marcella Bertona del  Foro
di Novara, con studio in Arona  (Novara)  Piazza  De  Filippi  n.  9.
Imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.  n.  286/98  poiche'
essendo cittadino  straniero  di  paese  non  appartenente  all'U.E.,
faceva ingresso ovvero si trattenevano  sul  territorio  dello  stato
senza essere muniti del prescritto visto di ingresso e/o permesso  di
soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.  286/1998  e
succ. modifiche. 
    Accertato in Sesto Calende (Varese) il 21 gennaio 2010. 
 
                              Ordinanza 
 
    Premesso che: 
        in data 21 gennaio 2010 una pattuglia dei  Carabinieri  della
Stazione di Sesto Calende rintracciava in Corso Mateotti n. 44  Kruja
Lorenc che risultava sprovvisto di  documenti.  Lo  straniero  veniva
sottoposto a fotosegnalamento e  a  comparazione  fotodattiloscopica.
Kruja Lorenc non risultava titolare di permesso di soggiorno. 
    Al medesimo veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Varese in pari data. 
    All'udienza del 23 febbraio 2010, rilevato  che  non  vi  era  la
prova dell'avvenuta notifica dell'Autorizzazione  alla  presentazione
immediata a giudizio,  veniva  disposta  la  rinnovazione  presso  il
difensore di fiducia  Avv.  Bertona  Marcella  con  studio  in  Arona
(Novara), Piazza De Filippi n. 9. 
    All'odierna udienza, dichiarata la contumacia  dell'imputato  non
comparso, sull'eccezione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1 comma  16  legge
15 luglio 2009 n. 94, formulata dal suo difensore, il  giudice  preso
atto  della  questione  ivi  sollevata,  tenuto  conto  della   varie
ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in
particolare  alle  argomentazioni   dedotte   dalla   Procura   della
Repubblica  del  Tribunale  di  Torino  che  fa  proprie,  osserva  e
ribadisce che: 
        l'art. 10-bis del d.lgs. n.  286/98  introdotto  dall'art.  1
comma  16  della  legge  15  luglio  2009  n.  94  prevede  la  nuova
fattispecie  criminosa  dell'  «ingresso  e  soggiorno  illegale  nel
territorio dello Stato» sanzionando con l'ammenda da 5.000  a  10.000
euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»; 
        tale norma appare in contrasto  con  l'art.  3  della  Cost.,
sotto il profilo dell'irragionevolezza della  scelta  legislativa  di
criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato
italiano; 
        pur riconoscendo  che  compete  al  legislatore  un  generale
potere «di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione  ai
molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi  problemi
connessi  ai  flussi  migratori  incontrollati»  (Corte  cost.  sent.
5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita' sua propria,
l'azione di tale  organo  costituzionale  trova  limiti  insuperabili
nell'osservanza  dei  principi  fondamentali   del   sistema   penale
stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a
canoni di ragionevolezza e di razionalita' finalistica; 
        la irragionevolezza  della  nuova  fattispecie  criminosa  e'
chiaramente evidenziata dalla carenza di  un  pur  minimo  fondamento
giustificativo:  la   penalizzazione   di   una   condotta   dovrebbe
intervenire come estrema ratio, in  tutti  i  casi  in  cui  non  sia
possibile individuare altri strumenti idonei al raggiungimento  dello
scopo. L'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie  incriminatrice
e' costituito  dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare  dal
territorio  dello  Stato:  tale  misura  e'  prevista  come  sanzione
sostitutiva irrogabile dal giudice di  pace  ai  sensi  dell'art.  16
d.lgs. n. 286/98 appositamente  modificato  per  comprendervi  tra  i
presupposti la sentenza di condanna per  il  reato  di  cui  all'art.
10-bis (cosi' alterando anche con l'espressa  introduzione  dell'art.
62-bis il sistema sanzionatorio designato dal d.lgs. n. 274/2000  che
prescriveva all'art. 62  l'espresso  divieto  di  applicazione  delle
altre  misure  sostitutive  di  pene  detentive  brevi);  inoltre  la
effettiva  espulsione   dello   straniero   in   via   amministrativa
costituisce causa di non procedibilita' dell'azione  penale,  il  che
rende  evidente  quale  sia  l'interesse  primario   perseguito   dal
legislatore; infine non e' richiesto alcun nulla osta  dell'Autorita'
Giudiziaria per l'esecuzione dell'espulsione, al chiaro scopo di  non
creare intralci alla predetta operazione. L'evidente finalita'  della
nuova  fattispecie  incriminatrice,  strumentale   all'allontanamento
dello straniero irregolare dal territorio dello Stato  ne  sottolinea
la  mancanza  di  una  ratio  giustificatrice,  perche'   lo   stesso
obbiettivo era perfettamente raggiungibile prima  della  introduzione
della nuova figura  di  reato,  mediante  l'adozione  dell'espulsione
coattiva in via amministrativa ai  sensi  degli  artt.  13,  comma  4
d.lgs. n. 286/98. L'ambito di applicazione  della  nuova  fattispecie
coincide  perfettamente  con   quella   della   preesistente   misura
amministrativa della espulsione, sia sotto il  profilo  dei  soggetti
destinatari, sia sotto quello  della  ratio  giustificativa.  Il  che
significa che c'era  gia'  nell'ordinamento  italiano  uno  strumento
ritenuto idoneo al raggiungimento  dello  scopo  (che  non  e'  stato
oggetto di alcuna modifica normativa) e  l'adozione  dello  strumento
penale resta privo di ogni giustificazione; 
        l'irragionevolezza  della  nuova  fattispecie  penale  emerge
anche sotto il profilo sanzionatorio; che comprende non solo la  pena
dell'ammenda  da  5.000  a  10.000  euro,  ma  anche  il  divieto  di
applicazione del beneficio della sospensione condizionale della  pena
e della facolta' concessa al giudice di pace di  sostituire  la  pena
pecuniaria con una sanzione piu' grave, quale quella  dell'espulsione
dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di
misura sostitutiva piu' grave della sanzione principale sostituita); 
        l'art.  3  Cost.  appare  violato  sotto  un  altro   profilo
specifico, concernente la irragionevole disparita' di trattamento tra
la nuova fattispecie e quella dell'art.  14  comma  5-ter  d.lgs.  n.
286/98 che prevede  la  punibilita'  dello  straniero  inottemperante
all'ordine di allontanamento del Questore solo quando  lo  stesso  si
trattenga nel territorio dello Stato oltre  il  termine  stabilito  e
«senza giustificato motivo». Due condizioni che non si trovano  nella
nuova figura criminosa, cosicche' e' sufficiente il  venir  meno  per
qualche motivo del permesso di soggiorno perche'  sia  immediatamente
ed automaticamente integrata una ipotesi di  trattenimento  illecito,
senza alcuna possibilita' per l'interessato, di addurre  una  qualche
giustificazione o di usufruire di ur termine per potersi allontanare. 
    Va richiamata al riguardo la sentenza della  Corte  cost.  5/2004
che ha salvato le costituzionalita' dell'art. 14, comma 5  d.lgs.  n.
286/98 proprio grazie  all'interpretazione  costituzionale  orientata
della clausola «senza giustificato motivo»  considerata  al  pari  di
altre simili rinvenibile nell'ordinamento, una «valvola di sicurezza»
del meccanismo repressivo atta ad evitare  «che  la  sanzione  penale
scatti allorche' - anche al di fuori della presenza di vere e proprie
cause  di  giustificazione -   l'osservanza   del   precetto   appaia
concretamente inesigibile» per i piu' svariati  motivi  riconducibili
«a situazioni ostative di particolare pregnanza  che  incidano  sulla
stessa   possibilita'   soggettiva   od   oggettiva,   di   adempiere
all'intimazione,  escludendola  ovvero  rendendola   difficoltosa   o
pericolosa». Il nuovo reato di immigrazione  clandestina  non  appare
conforme alla Costituzione perche' punisce indiscriminatamente  tutti
i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello stato,  senza
tenere conto della eventuale  esistenza  di  situazioni  legittimanti
tale presenza. 
    Il nuovo art. 10-bis d.lgs. n. 286/98  appare  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost. nonche' con l'art. 25, comma 2 Cost.,  avuto  riguardo
alla  configurazione  di  una  fattispecie  penale   discriminatoria,
perche'  fondata  su  particolari  condizioni  personali  e  sociali,
anziche' su fatti e comportamenti  riconducibili  alla  volonta'  del
soggetto attivo. 
    Infatti  la  nuova  fattispecie  incriminatrice   sanziona   solo
apparentemente una condotta (l'azione dell'ingresso e l'omissione del
mancato allontanamento) in realta' in se' e per se' del tutto  neutra
agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto  dell'incriminazione
e' la  mera  condizione  personale  dello  straniero  costituita  dal
mancato possesso un titolo abilitativo all'ingresso e alla successiva
permanenza nel territorio dello  Stato,  che  e'  poi  la  condizione
tipica del migrante economico e dunque anche una condizione  sociale,
cioe' propria di una categoria di persone; una  situazione  priva  di
una qualche significativiti  sotto  il  profilo  della  pericolosita'
sociale, difficilmente riconducibile ad  uni  condotta  volontaria  e
consapevole  dello  straniero  migrante  essendo  costui  di   regola
costretto a fuggire dal proprio stato di appartenenza per ragioni  di
sopravvivenza e a subire la sottrazione dei documenti (ove esistenti)
da parte delle compagini criminali che  organizzano  i  viaggi  della
speranza. La  criminalizzazione  del  migrante  economico  appare  in
contrasto sia con il principio di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3
Cost.  che  vieta  ogni  discriminazione  fondata,  tra  l'altro   su
condizioni personali e sociali,  sia  con  la  fondamentale  garanzia
costituzionale secondo cui si  puo'  essere  puniti  solo  per  fatti
materiali (art. 25 comma 2 Cost). 
    La Corte costituzionale si e' gia' espressa  in  modo  inequivoco
sul  punto  stabilendo  nella  sentenza  78  del  2007,  in  tema  di
applicabilita'  delle  misure  alternative   alla   detenzione   agli
stranieri  clandestini,  che  «il  mancato  possesso  di  un   titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello  Stato»  costituisce
«una condizione soggettiva» «che  di  per  se'  non  e'  univocamente
sintomatica ... di una particolare pericolosita'  sociale»;  dal  che
consegue «l'impossibilita' di individuare nella esigenza di  rispetto
delle regole in materia di ingresso e soggiorno in  detto  territorio
una  ragione  giustificativa  della  radicale  discriminazione  dello
straniero sul piano dell'accesso  al  percorso  rieducativo,  cui  la
concessione  delle  misure  alternative  e'  funzionale».  La   nuova
fattispecie renderebbe inapplicabile  la  citata  sentenza  della  C.
Cost.  e  inaccessibili  le  misure  alternative  alla  detenzione  a
stranieri  clandestini   condannati   a   pene   detentive   perche',
sanzionando  penalmente  la  clandestinita'  dello  straniero,   essa
collega a tale  condizione  un  implicito,  quanto  ingiustificato  e
irrazionale, giudizio di pericolosita' sociale, che  di  per  se'  e'
incompatibile - come ammesso dalla  stessa  Corte  cost.  -  «con  il
perseguimento  di  un  percorso  riabilitativo  attraverso  qualsiasi
misura alternativa». 
    La nuova fattispecie appare infine  in  contrasto  con  l'art.  2
Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili  dell'uomo  e
richiede  l'adempimento  dei  doveri  inderogabili  di   solidarieta'
politica, economica e sociale. Con parole lungimiranti  perfettamente
applicabili anche ai nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti, la
Corte  Costituzionale,  con  la  sentenza  519  del  1995,  dichiaro'
l'illegittimita'  costituzionale  del  reato  di  mendicita'  di  cui
all'art. 670 c.p. non potendosi ritenere necessitato il ricorso  alla
regola penale per sanzionare la mera  mendicita'  non  invasiva  che,
risolvendosi in una semplice richiesta di  aiuto,  non  poteva  dirsi
porre seriamente in pericolo i  beni  giuridici  della  tranquillita'
pubblica  e  dell'ordine  pubblico.  Allo  stesso  modo  lo   spirito
solidaristico di cui e' impregnata la Carta  Costituzionale  dovrebbe
impedire l'adozione di misure puramente repressive per  risolvere  il
problema dell'immigrazione; lo straniero  migrante  non  puo'  essere
considerato pericoloso per l'ordine e  la  tranquillita'  pubblica  e
colpevole per il solo fatto di esistere. 
    Le questioni di  costituzionalita'  sopra  enunciate  appaiono  a
questo giudice serie e comunque non  manifestamente  infondate:  esse
sono inoltre rilevanti  nel  processo  poiche'  se  accolte,  con  la
conseguente declaratoria di  illegittimita'  delle  norme  denunciate
comporterebbero  l'assoluzione  dell'imputata   essendo   lo   stessa
chiamata a rispondere del reato di ingresso e soggiorno illegale  nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/98
come introdotto dalla legge citata.